Adesso l’Agenzia delle Entrate può Raggiungerti anche in Cambogia

25 Settembre 2017
In questo report ti spiego come mai l'agenzia delle entrate è in grado di raggiungerti in qualsiasi paese tu vada, anche extra-UE.

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Fino ad oggi molti italiani e molti consulenti farlocchi hanno approfittato delle lungaggini burocratiche dello Stato italiano per evadere allegramente le tasse e non pagare le multe emesse dall’Agenzia delle Entrate.

Non era molto complicato, bastava trasferirsi all’estero in un paese abbastanza lontano (come ad esempio in paesi extra UE e piuttosto lontani come il Vietnam o Cambogia) e nessuno ti veniva a rompere le palle. Questo era dovuto al fatto che per notificare una cartella bisognava chiamare in causa il Ministero degli Affari Esteri e la rappresentanza diplomatica in loco. Una vera follia!

Infatti secondo il codice civile per notificare un atto giudiziario a persone non residenti né dimoranti in Italia bisognava seguire la seguente procedura. Così recita l’articolo 142 del codice di procedura civile:

se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta

In pratica l’agenzia delle entrate avrebbe dovuto mandare una raccomandata all’indirizzo estero del destinatario e al contempo inoltrarne la copia al Pubblico Ministero che a sua volta avrebbe dovuto trasmetterla al Ministero degli Affari Esteri. Il Ministero successivamente doveva spedirla al consolato in loco che avrebbe dovuto consegnarla al destinatario.

E’ evidente quindi che tali missive non arrivavano quasi mai. La stessa agenzia delle entrate si rifiutava di mandarle. La procedura era troppo complicata.

Inoltre, fino al 2010, – anno in cui l’articolo 2, comma 1, lettera a), del Dl 40/2010, ha introdotto alcune novità e, soprattutto, chiarimenti dirimenti, i quali hanno interessato sia l’articolo 60 del Dpr 600/1973 (relativo agli atti di accertamento) sia l’articolo 26 del Dpr 602/1973 (relativo invece  agli atti della riscossione) – la situazione normativa era piuttosto confusa. Ciò è andato a vantaggio di molti debitori che si sono trasferiti in paesi extra UE con i quali la procedura di collaborazione tra le Amministrazioni Finanziarie non è per nulla cosï scontata come si vuole far credere.

Senza contare poi coloro che si sono trasferiti per non tornare mai più e che non si sono nemmeno iscritti all’AIRE … ma questa è un’altra storia.

Ora, consapevole del casino normativo in ballo, un italiano residente in Svizzera (Paese non Europeo), che aveva ricevuto una semplice raccomandata con la notifica di atto tributario, si è appellato presso la Commissione tributaria regionale della Liguria asserendo che questa procedura non poteva essere considerata valida in quanto, essendo lui residente in un paese non UE, la notifica della cartella avrebbe dovuto essere eseguita secondo le regole delle convenzioni internazionali, in ragione di quanto previsto dall’articolo 142 del codice di procedura civile.

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E la Commissione Tributaria Regionale gli ha effettivamente dato ragione. Secondo il Collegio, infatti, l’interessato era residente in Svizzera, Paese non appartenente all’Unione europea. Per cui la notifica (per i paesi extra UE) avrebbe dovuto essere eseguita secondo le regole delle convenzioni internazionali, come appunto disposto dall’articolo 142 del codice di procedura civile, amen.

Insomma per notificare questo atto tributario bisognava scomodare il consolato altrimenti la notifica non poteva essere considerata valida!

Ma l’Agenzia delle Entrate non era d’accordo con questa interpretazione e ha proposto un’interpretazione differente in Cassazione. Ricorda, è molto difficle che l’Agenzia delle Entrate di arrenda … va sempre fino in fondo quando ne ha i mezzi. Bene, come è andata a finire questa storia?

La notizia è che la Corte Suprema ha definitivamente sciolto tutti i nodi con una sentenza che ha dato ragione all’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle Entrate è più forte di prima

Quindi cosa è successo? E’ cambiata la legge?

Non è cambiata la legge, è però sopraggiunto un chiarimento effettuato dalla Corte Suprema la quale ha sentenziato che: “La disciplina dettata in materia di notificazione di atti tributari a cittadini non residenti ha carattere speciale rispetto alle norme del codice di procedura civile e prevede che la notifica possa eseguirsi mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero.

In pratica rileggendo bene la norma del codice di procedura civile la Corte si è accorta che solo in caso di impossibilità di notifica si sarebbe dovuto ricorrere alla notifica di atto giudiziario rispettando la procedura dell’articolo 142.

Ma qualora fosse possibile notificare l’atto tributario in maniera più semplice la comunicazione viene considerata valida a tutti gli effetti e non impugnabile, anche con semplice raccomandata.

Quindi la notificazione di atti tributari ha un carattere speciale rispetto alle norme del codice di procedura civile.

Tutto ciò serve per dire che oggi se vai all’estero e ti iscrivi all’Aire (comunichi il tuo indirizzo al consolato) l’Agenzia può inoltrare qualsiasi comunicazione presso la tua nuova residenza.

D’ora in poi il fisco può raggiungerti in qualsiasi parte del mondo grazie a una semplice raccomandata. Anche se ti trasferisci in un paese non europeo.

Qual è la situazione oggi allora riguardo la notifica degli delle cartelle all’estero?

È previsto ad oggi, come anticipato, un ampio utilizzo della raccomandata a/r, la quale può essere inviata, ad esempio:

  • all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, oppure
  • a quello della sede legale estera (in caso di società) risultante dal registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile (attenzione: questa procedura è però valida solo in alternativa a quanto stabilito dall’articolo 142 cpc e, in caso di esito negativo della notificazione, è previsto il deposito dell’atto tributario presso la casa comunale e quindi la relativa affissione di apposito avviso nell’albo del Comune)
  • inoltre, la notificazione ai non residenti è validamente effettuata “qualora i medesimi non abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate” (vedi art. 60, comma 5, DPR n. 600/73).

Come si può evitare tutto ciò?

C’è una soluzione a questo problema, basta trasferirsi all’estero in maniera corretta e senza fare casini. Per farlo serve un consulente bravo, esperto in materia di trasferimento fiscale che non ti metta nei pasticci.

Se hai intenzione di rivolgerti al tuo commercialista abituato a fare 730 a pizzerie e tabaccai allora puoi stare sicuro che una cartolina dall’Agenzia, tramite raccomandata, la riceverai anche se vai a vivere in Cambogia.

Il mondo è sempre più piccolo e non esistono più luoghi sicuri dove andare, l’unica soluzione è quella di fare tutto nella legalità e anticipando le mosse degli avversari. La prevenzione continua a essere la migliore cura sia ambito medico che in ambito fiscale.

Luca Taglialatela

Dottore commercialista e tributarista internazionale, creatore di Trasferimento Sicuro, il primo blog dedicato ai trasferimenti di residenza fiscale dall’Italia verso l’estero e Tax Planning Internazionale, il primo blog che insegna agli imprenditori come risparmiare fiscalmente sull’attività della propria azienda grazie al tax planning internazionale.

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