Bitcoin: Il Vuoto Normativo Che Non Vuoi Perderti Per Evitare Di Pagarci Le Tasse

10 Aprile 2018

Si fa un gran parlare di bitcoin ed è probabile che a questo punto della storia tu ne sappia già abbastanza. Hai parlato con tutti, contattato decine di professionisti, spulciato ogni forum in rete alla ricerca della verità perfetta. Quella perfetta per te si intende, quella che prevede la non tassazione del capital gain sulla cessione delle criptovalute.

bitcoin tassazione

Ma sarà vero? Sarà possibile? Cosa sta accadendo in questi mesi nel mondo?
Possibile che una criptovaluta che nessuno prendeva in considerazione fino a qualche tempo fa, adesso susciti tutto questo clamore?

Ed è mai possibile, soprattutto, che dal nulla iniziano a spuntare commenti e documenti dell’Agenzia delle Entrate che – ancora prima che esista una norma chiara sull’argomento – ne invocano la tassazione piena senza “se” e senza “ma”?

Ma dove era il fisco quando tu investivi in Bitcoin? Quando prendevi i tuoi rischi finanziari pressoché derisi dalla comunità dei classici investitori.

E adesso guarda un po’, appena i Bitcoin hanno fatto il boom, la mano del fisco si allunga sul tuo portafogli spuntando dal nulla.

Sono decine che le richieste di chiarimenti che mi arrivano sull’argomento ogni giorno.

Devo tassare? Posso non tassare? Ma se non tasso mi scoprono ? E che mi succede?

C’è gente in giro nel web che vorrebbe realizzare il suo mezzo milione di plusvalenza (a dir poco … ) e, a quanto dice il fisco, una bella fetta andrebbe versata in tasse. Certo, 1/4 di mezzo milione non è tanto se pensiamo al capitale base che hai investito … però … come dire … si tratta sempre di un appartamento in meno da lasciare ai tuoi cari!

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Ma cos’è che fa paura al fisco e al sistema finanziario in generale: la concorrenza? L’impossibilità di mantenere il controllo?

A ben vedere, i Bitcoin – e più in generale le criptovalute – hanno una loro quotazione sul mercato e possono essere detenute non solo per essere utilizzate come moneta, ma anche per essere negoziate e trarne profitto dalla vendita; gli stessi non rispondono a nessuna banca centrale e sono perfettamente sicure anche dal punto di vista crittografico perché garantite dai Blockchain. Le criptovalute inoltre non possono essere falsificate e non sono soggette ad inflazione.

Dunque non è solo un problema di “fare cassa” a tutti i costi gridando all’evasione, è anche e soprattutto un problema di controllo. E allora subito scatta la politica reazionaria dei Governi.
Io sinceramente, che conosco i miei polli, credo (faziosamente) che la parte più grossa la giochi tuttavia la necessità di controllare le nostre finanze private per alimentare i conti pubblici. Tuttavia, anche quello che credo io, sullo scacchiere nazionale prima ed internazionale poi, non ha nessunissima importanza in questa sede.

Io scrivo qui oggi, quando forse è già troppo tardi, per dirti la mia sotto il profilo puramente fiscale, che poi è esattamente il motivo per cui stai leggendo questo articolo in questo momento.

Guardiamo per un momento soltanto ai fatti dimenticando i commenti e le reazioni del mondo intero e soffermandoci su cosa abbiamo in mano e su cosa dobbiamo regolarci ed affidarci per capire se tassare o meno questa meravigliosa invenzione della tecnologia del terzo millennio.

La fiscalità degli investitori

E i “fatti” ad oggi sono due:

1. la circolare 72/E del 2016, secondo cui «le operazioni a pronti di valuta non generano redditi imponibili, mancando la finalità speculativa».

2. e, più importante (perché “norma” e non documento di prassi) l’art. 67 del TUIR (testo unico in sulle imposte dirette), in base al quale il capital gain generato dalla plusvalenza realizzata dalla vendita di valuta estera reale è tassato nei seguenti casi:

  • Primo caso: Cessione a termine
  • Secondo caso: Se rinveniente da depositi o conti correnti (prelievi da depositi)

Nel secondo caso i capital gain sono tassati solo se depositi e conti correnti abbiano avuto, nel corso di ciascun anno di imposta , un valore pari o superiore ad € 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui. Si ha in questo caso la presunzione assoluta che l’intento sia speculativo.

Tralasciando l’assimilazione dei bitcoin alla valuta estera, che qui rischierebbe solo di appesantire il ragionamento, sulla base dei due punti appena citati, è evidente che la plusvalenza generata dalla vendita di criptovaluta non è considerata soggetta a tassazione. Per questi due motivi:

  • È sempre considerata un’operazione a pronti (esclusione del primo caso)
  • I wallet non sono depositi né conti correnti in quanto non sono propri del sistema bancario (esclusione del secondo caso)

È questa secondo me l’interpretazione corretta.

Poi però è successa una cosa.

In risposta ad un interpello di un contribuente che voleva sapere come tassare i bitcoin, la Direzione Regionale Agenzia delle Entrate della Sicilia, si è espressa sostenendo che le valute virtuali verrebbero assimilate a valute estere e, come tali, in grado di produrre redditi diversi ex art. 67, lett. c)ter, tuir:

  • in caso di cessione (il Primo caso che abbiamo visto poco sopra) ,
  • a condizione che nel periodo di imposta considerato la “giacenza” di bitcoin posseduti, calcolata secondo il cambio vigente sia superiore a euro 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui (questo innesterebbe un intento “speculativo” proprio del Secondo caso che abbiamo visto poco sopra).

Dunque, l’Agenzia ha detto che bisogna tassare!

E sulla base di cosa? Dell’intento speculativo! Cioè gli uomini del fisco guardano nella sfera magica, ti entrano in casa con arti divinatorie (altrimenti ci sarebbe violazione della privacy) e osservano i tuoi ragionamenti! Hai deciso di diventare milionario investendo in bitcoin ? Beh il tuo intento è di certo speculativo! Hai invece deciso di donare in beneficenza tutto il ricavato del capital gain? Allora forse hai qualche speranza che ti lascino in pace … forse …

Per quanto mi riguarda ci sono almeno due errori nel ragionamento del fisco:

  1. una erronea interpretazione della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea resa nella causa C-264/2014, Hedqvist, del 22 ottobre 2015, in materia di IVA
  2. I bitcoin non possono essere qualificati quali valute estere, perché non ne hanno i requisiti essenziali

Per me dunque, ribadendo quanto detto poc’anzi:

  • le plusvalenze derivanti da operazioni a pronti in Bitcoin e altre valute virtuali devono essere esenti da obblighi di natura fiscale; oppure, in alternativa
  • Andrebbero tutt’al più assimilate ai redditi di capitale di cui all’art 67, lett. c-quinquies Tuir.

Cosa fare allora

Devi fidarti di me e non tassare le plusvalenze da bitcoin oppure devi stare a sentire quello che dice l’Agenzia delle Entrate per evitare spiacevoli sorprese in caso di accertamento ?

Ancora una volta, come sempre, la verità sta nel mezzo.

Tra pochissimo le cose cambieranno in maniera definitiva e sostanziale, anche in termini di monitoraggio (si attende una circolare definitiva sull’argomento a brevissimo da parte dell’Agenzia, alcuni parlano di giorni !!!). A quel punto, l’unica possibilità sarà un trasferimento di residenza fiscale definitivo al’estero.

Luca Taglialatela

Dottore commercialista e tributarista internazionale, creatore di Trasferimento Sicuro, il primo blog dedicato ai trasferimenti di residenza fiscale dall’Italia verso l’estero e Tax Planning Internazionale, il primo blog che insegna agli imprenditori come risparmiare fiscalmente sull’attività della propria azienda grazie al tax planning internazionale.

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