Una Casa all’Estero non Basta per non Pagare le Tasse in Italia

3 Dicembre 2017
In questo report ti spiego perché possedere una casa all’estero non basta per non pagare le tasse in Italia e perché non devi affidarti al commercialista ordinario (affidarsi ad un zingaro alla stazione offre più garanzie di successo).

estero tasse casa

Mi capita sempre più spesso di incrociare clienti che, dietro consiglio del proprio commercialista, hanno acquistato un’abitazione in un paese straniero per rafforzare la propria posizione di residente estero di fronte all’agenzia delle entrate. Io cerco sempre di spiegare a costoro che questo della casa di proprietà all’estero è un falso mito. Avere la casa all’estero è certamente un fattore che va a tuo vantaggio, ma non è affatto sufficiente. Anzi spesso ti fa commettere un errore grossolano.

Purtroppo devo darti una brutta notizia: al Fisco italiano non importa quante case hai all’estero. I requisiti con i quali l’agenzia valuta l’idoneità del tuo trasferimento sono ben altri.

Proprio recentemente la Cassazione ha affrontato un problema simile, per cui non ho perso occasione per scriverci un articolo sopra e mettere in guardia almeno coloro che mi seguono sui social e sul blog. Qualcuno almeno ne salverò!

Il caso specifico, affrontato dalla Cassazione, tratta di un cittadino russo che aveva la residenza all’estero e possedeva una casa di proprietà in Russia. Al contempo conviveva con la sua compagna a Milano. Ebbene forte di ciò non ha mai versato le imposte allo Stato italiano.

Ma l’agenzia delle entrate italiana se n’è accorta e ha deciso di fargliela pagare. Gli hanno infatti notificato le cartelle per le tasse mai versate con l’aggiunta di una bella sanzione.

L’uomo, sicuro di ciò che gli aveva consigliato il commercialista, ha fatto ricorso avanzando la tua tesi con forza. Costui ha una casa di proprietà in Russia, è cittadino russo e non ha proprietà in Italia. Come è possibile che non gli volessero riconoscere il trasferimento di residenza?

Il motivo è molto semplice: la casa di proprietà non è un requisito essenziale per garantire il trasferimento all’estero, anzi costituisce solo un elemento di valutazione tra i numerosi elementi che l’agenzia prende in considerazione.

Evidentemente il consulente gli aveva assicurato che, come dice il trattato contro la doppia imposizione tra Italia e Russia, “in casi dubbi quando una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, va considerata residente nello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente”.

In realtà, a mio parere, questi trattati contro le doppie imposizioni hanno generato solo confusione nel mondo. Per colpa di questi trattati i più improbabili personaggi si improvvisano esperti consulenti in tributario internazionale e trasferimento di residenza. E poi i poveri clienti finiscono per diventare le vittime di questa ignoranza.

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E’ normale, se ti affidi al primo che passa….

I trattati sono una base orientativa, ma poi bisogna vedere come si è mossa la giurisprudenza nelle questioni concrete. La giurisprudenza ci insegna che il criterio che viene preso in considerazione non è solo la mera proprietà, ma il luogo dove si passa la maggioranza del tempo e i legami fisici e economici che si intrattengono.

Infatti una corretta applicazione dell’articolo 4, lettera a), della Convenzione avrebbe dovuto condurre la Commissione tributaria a concludere che il contribuente disponeva di un’abitazione permanente sia in Russia che in Italia e che, quindi, doveva applicarsi non la prima parte all’articolo 4, comma 2, lettera a), della Convenzione stessa, bensì la seconda, in forza della quale, quando una persona dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, va considerata residente nello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette.

Ecco perché dico che questi trattati fanno più male che bene. Gli stolti e gli incompetenti non li sanno leggere e poi mettono nei guai i propri clienti. Poi questi vengono da me e io devo organizzargli il contenzioso con l’agenzia delle entrate.

Nel caso in questione il contribuente svolgeva attività lavorativa in Italia in maniera continuativa e aveva anche emesso diverse fatture!!!!! Come se non bastasse deteneva il 45% di una società localizzata in Italia. Quindi questa persona aveva relazioni economiche e personali soprattutto in Italia.

Io mi chiedo quale consulente pazzo gli può avere seguito il caso!

Infatti il testo del trattato afferma che per individuare la residenza di una persona è necessario che ci sia una residenza permanente. Ma il consulente farlocco avrà interpretato  il concetto di “residenza permanente” con la residenza di proprietà. Errore madornale!!!!

Lo sanno anche i bambini che , per residenza permanente, si intende la situazione di fatto, ovvero il luogo dove si passa concretamente il proprio tempo per la maggior parte dell’anno.

Avere una casa in affitto in Italia e una casa di proprietà in Russia non vuol dire che sei residente in Russia. Dipende da dove vivi concretamente la tua vita: in Italia o in Russia?

E’ così che deve essere inteso il concetto di residenza permanente, ma i commercialisti di paese, che si improvvisano tributaristi internazionali, evidentemente non se ne preoccupano molto. Tanto non sono loro che dovranno pagare le multe dell’agenzia delle entrate.

Questo della proprietà è solo un altro errore comune in cui finiscono coloro che si affidano a dei cialtroni. Un altro errore che si aggiunge ad altri errori banali come credere che basti iscriversi all’AIRE per essere considerati residenti all’estero oppure che basti aprire un conto corrente all’estero.

Dal Brasile è tutto, Luca Taglialatela (tra 2 settimane torno in Europa, prossima destinazione: Romania).

Luca Taglialatela

Dottore commercialista e tributarista internazionale, creatore di Trasferimento Sicuro, il primo blog dedicato ai trasferimenti di residenza fiscale dall’Italia verso l’estero e Tax Planning Internazionale, il primo blog che insegna agli imprenditori come risparmiare fiscalmente sull’attività della propria azienda grazie al tax planning internazionale.

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