In questo breve report vedremo dove e come vengono tassati i redditi dei consulenti italiani che si recano in Svizzera a lavorare.
Sono italiano ma mi reco tutti i giorni in Svizzera per Lavorare come libero professionista (es. consulente italiano). Il mio reddito, frutto delle mie consulenze per un cliente svizzero, sono tassati esclusivamente in Svizzera?
Chiariamo subito una cosa: si tratta (anche se sembra evidente io lo ribadisco lo stesso) di redditi di lavoro autonomo e non di redditi di lavoro dipendente.
Questo implica che tutte le storielle che potreste aver sentito nella vostra vita sui transfrontalieri che tutti i giorni si recano a lavoro da Como e comuni limitrofi verso Lugano, non si applicano.
Per capire invece dove questo lavoratore autonomo, che si reca in Svizzera a fare il consulente, deve pagare le tasse, e’ necessario analizzare la Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Svizzera.
In particolare, l’articolo della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera al quale far riferimento è l’art. 14.
Facciamo un passo indietro. Il lavoratore autonomo che dall’Italia si reca in Svizzera deve porsi il problema di un’eventuale doppia tassazione (Italia prima, Svizzera poi) se egli è residente in Italia ai fini fiscali, cioè se, per la maggior parte del periodo di imposta:
- è iscritto all’Anagrafe della popolazione residente italiana, oppure
- ha il domicilio in Italia, oppure
- ha la residenza in Italia.
Dunque, tornando a noi, la Convenzione Italia-Svizzera prevede che:
- “i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato,
- a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della sua attività.
- Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa;
Ora, per “libera professione” si intendono tutte quelle attività di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Pertanto, se il nostro lavoratore autonomo esercita le sue consulenze in uno di questi suddetti campi, la potestà impositiva sui redditi prodotti in Svizzera è riservata esclusivamente all’Italia (è un residente italiano e deve pagare le tasse in Italia sui redditi ovunque prodotti).
Ma facciamo attenzione: la Convenzione ci dice che tassa solo l’Italia (il Paese della resdienza) “a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della sua attività”.
Ora, per la definizione di “base fissa” vi rimando all’art. 5 della Convenzione sopra citata. Ma, in buona sostanza, se il lavoratore “autonomo” si reca in Svizzera tutti i giorni, è molto probabile ch’egli disponga di un “punto d’appoggio fisso” (ad esempio uno studio o anche solo una stanza in affitto presso terzi o presso il suo cliente svizzero).
Se si determina la presenza di questa base fissa, allora, limitatamente ai redditi “attribuibili” alla base fissa, saranno autorizzati a tassare il nostro lavoratore autonomo sia l’Italia che la Svizzera.