Uno dei temi caldi che riguarda gran parte della nostra clientela, composta da imprenditori con business dislocati in varie parti del mondo, è quello relativo all’esterovestizione.
Ai sensi dell’art. 73 co. 3 del TUIR, modificato dalla legge di bilancio 2024, si considerano residenti i soggetti IRES che hanno nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta, alternativamente:
- la sede legale;
- la sede di direzione effettiva (continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso);
- la gestione ordinaria in via principale (continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso).

E’ recente il caso di una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Toscana in merito alla presunta esterovestizione di una società produttrice di materiale termoidraulico accertata per le annualità 2012, 2013 e 2014 da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La società accertata aveva la propria sede legale nel Regno Unito ed era legata ad altra società italiana attraverso un contratto di franchising.
Nel corso delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza veniva rilevato che presso la sede legale della consociata italiana:
- venivano prese tutte le decisioni amministrative che riguardavano la società UK;
- venivano determinate le politiche di vendita ed i prezzi della società estera;
- era tenute la contabilità ed erano predisposti i bilanci della società con sede nel Regno Unito attraverso supporto dell’impianto logistico, informatico, amministrativo e contabile messo a disposizione dalla società italiana;
- le due società, italiana e UK, condividevano il medesimo rappresentante legale.
Sulla base di questi elementi ed in risposta all’appello proposto dalla società accertata, i giudici hanno affermato che affinché si realizzi il fenomeno dell’esterovestizione non è necessario determinare l’elusività dell’operazione, non ha rilevanza, quindi, determinare la presenza di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale.
E’ necessario, invece, verificare che il trasferimento all’estero sia realmente avvenuto e non sia meramente artificioso.
E nel caso in specie, l’incorporazione della società in Gran Bretagna era un puro artificio.
Inoltre, non di secondaria importanza, i Giudici hanno evidenziato come nel caso in oggetto di analisi l’amministrazione della società con sede in UK venisse interamente svolta dal socio italiano attraverso ordini e direttive che abbracciavano ogni ambito della vita aziendale della medesima.

Il caso brevemente analizzato in queste righe si può facilmente trasporre a tutti quegli imprenditori che amministrano dall’Italia società formalmente residenti all’estero, siano esse LLC US, LTD UK o HK o qualsiasi tipo di società offshore.
Quando le decisioni vengono prese in Italia, o ivi si svolge la gestione degli atti in via ordinaria, la società è da considerarsi come fiscalmente residente nel nostro paese e quindi assoggettata a tassazione in Italia.
E’ buona pratica, prima di costituire una società off-shore affidarsi alla consulenza di un professionista con esperienza nell’ambito della fiscalità internazionale e non avvalersi di un semplice company provider, che non sarà mai in grado di fornire al cliente una panoramica di tutte le possibili implicazioni fiscali e legali dell’operazione.
Wish You All The Very Best
Luca Taglialatela



