Cos’è l’AIRE?
L’Aire non è altro che l’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero per un periodo superiore a 12 mesi. Si tratta di un registro pubblico gestito da ciascun Comune. Ovviamente un soggetto non più residente in Italia non deve pagare le imposte nel nostro Stato né può subire notifiche di cartelle esattoriali attraverso il deposito presso il Municipio del Comune, quello appunto ove non è più residente.
Quindi, sostanzialmente, quando ti iscrivi all’AIRE, di fatto stai comunicando all’amministrazione italiana che la tua nuova residenza non è più in Italia, ma in quel dato Paese estero.
A cosa serve iscriversi all’AIRE?
Chiunque non è più residente in Italia per almeno 12 mesi deve (e ha diritto di) iscriversi all’Aire: deve cioè recarsi all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza rilasciando apposita dichiarazione. Ciò comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (Apr) del Comune di provenienza. In tal modo qualsiasi raccomandata o notifica non potrà più essere consegnata al vecchio indirizzo ma dovrà essere spedita all’estero con tutte le forme eventualmente previste dalle convenzioni internazionali (con termini a volte molto lunghi).
A cosa serve iscriversi:
- costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, come per esempio:
- la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
- la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).
Perché iscriversi all’Aire
La possibilità di votare per elezioni politiche e referendum nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.
- La possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni
- La possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.)
Questo vuol dire che l’iscrizione all’AIRE ti consente, dal momento in cui vivi all’estero, sia di esercitare i tuoi diritti di cittadino italiano, sia di poterti rivolgere al Consolato qualora necessiti di documentazione legata allo status di residente all’estero.
Chi deve iscriversi all’AIRE
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Chi invece non ha quest’obbligo, sono i cittadini italiani che rientrano nei seguenti casi:
- Le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno
- I lavoratori stagionali
- I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati
ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963
- I militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATOm dislocate all’estero.
Come ci si iscrive all’AIRE?
Per iscriversi all’AIRE vi sono due modalità:
Iscrizione diretta. Il soggetto che intende lasciare l’Italia per oltre un anno, chiede l’iscrizione AIRE al proprio Comune di residenza. Questo avviene tramite la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione all’AIRE. Operativamente la comunicazione avviene online tramite l’ambasciata o il consolato estero di riferimento;
Iscrizione d’ufficio. L’iscrizione d’ufficio viene effettuata direttamente dagli ispettori comunali. Si tratta di una procedura secondaria che avviene solo su segnalazione dei Consolati italiani all’estero. Questo per verificare l’effettivo trasferimento all’estero del soggetto italiano che ha chiesto l’iscrizione all’AIRE.
È possibile anche scaricare online il modulo per l’iscrizione all’AIRE tramite il sito del Consolato italiano.
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, ed in particolare andrà indicato l’indirizzo di residenza estera.
Altra cosa che andrà indicata è la data di arrivo nel Paese estero
Va inoltre allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nel Paese estero, come ad esempio il certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, l’eventuale permesso di soggiorno, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, etc.
Tutto questo può avvenire nel giro di qualche settimana, ma può essere necessario anche qualche mese.
Obbligatorità iscrizione AIRE
Un aspetto importante che voglio chiarire è quello dell’obbligatorietà dell’iscrizione all’AIRE, per tutte le categorie di soggetti che possiedono i requisiti sopra citati.
I soggetti che non decidono di iscriversi spontaneamente all’AIRE, pur essendo in possesso dei requisiti, possono essere iscritti di ufficio nel caso in cui gli accertatori comunali, o l’Agenzia delle Entrate. Nel caso rendano conto del fatto che sussistono le condizioni idonee all’iscrizione.
Classico caso è quello della famiglia che si trasferisce all’estero per seguire il componente della famiglia che ha trovato lavoro oltre confine.
In questi casi tende ad iscriversi all’AIRE soltanto il componente della famiglia che ha il contratto di lavoro. Mentre gli altri pur vivendo stabilmente all’estero non lo fanno, ma ne sarebbero obbligatoriamente tenuti.
Assistenza sanitaria AIRE
I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE.
Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di emigrato (sono tali coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in Italia) ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.
Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di emigrato. In mancanza dell’attestato del consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.