Perche’ Se Te Ne Vai All’Estero Non Devi Credere Che Il Fisco Non Ti Trovera’ Mai Piu

21 Luglio 2015
In questo report viene spiegato in che modo il Fisco è in grado di perseguirti anche fuori dai confini dello Stato
estero fisco perseguita

“Me ne sono andato all’estero! E mo’ quando mi trova piu’ lo Stato italiano … per me puo’ andare a farsi benedire …”

Questa e’ una delle comunicazioni che mi arriva piu’ spesso in assoluto  (seguita poi ovviamente da talune richieste o spiegazioni attinenti il trasferimento di residenza)

e mi arriva proprio così, cioè sotto forma di “affermazione” e non di domanda, come invece sarebbe saggio fare prima di spostarsi all’estero.

I piu’ (furbi o meno che siano) ritengono dunque che, chiusi i rapporti con l’Italia, possano andarsene finalmente a spendere e spandere nel Paese estero di destinazione disinteressandoti nella maniera piu’ totale (credenza comprensibilissima) nei confronti del fisco.

Ma non e’ cosi’.

E questo e’ un punto fondamentale da non prendere mai sotto gamba quando ci si trasferisce, sia se si fanno le cose per bene sia (e a maggio ragione) quando non si fanno le cose in regola e ce ne si va via in allegria oltralpe a cercare nuove avventure.

Dovete sapere, infatti, che ai fini tributari le notifiche, se non effettuate in mani proprie dell’interessato, devono essere eseguite nel suo domicilio fiscale, individuato con i criteri dell’art. 58, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973.

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Ricorrendo alla “solita” traduzione: se non avete chiuso i vostri rapporti con il fisco, il fisco e’ nella posizione di venirlo a sapere (anche ad esempio scambio di informazioni con il Paese presso il quale vi siete trasferiti) e, di conseguenza, e’ sempre nella posizione di “notificarvi” (spedirvi in sostanza) una meravigliosa cartella esattoriale …

Dunque, anche una volta raggiunta la spiaggia dell’isola delle Canarie che piu’ ci piace o magari, mentre sorseggi vino bianco ghiacciato in un ristorantino di Malta in buona compagnia, potresti vederti recapitare una cartella esattoriale per “debiti” o situazioni non chiuse o chiuse alla buona.

La cosa funziona così: In base alla normativa fiscale di riferimento:

  1.  le persone fisiche residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune di iscrizione all’Anagrafe
  2.  le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune di produzione del reddito (che e’ quello ad esempio da dove potrebbe partire un eventuale accertamento); se il reddito è prodotto in più Comuni, il domicilio è individuato nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato;
  3. le persone fisiche che si presumono residenti perché trasferite in un «paradiso fiscale» hanno il domicilio fiscale nell’ultimo Comune di residenza.

E’ giusto il caso di far notare che, invece, per le società il domicilio fiscale è stabilito con criteri progressivi: si parte dalla sede legale e, se manca, si arriva alla sede amministrativa; in assenza anche di questa si fa riferimento, infine, ad eventuali sedi secondarie (o ad una stabile organizzazione.

Ora, al di là delle modalità’ con cui l’Agenzia delle Entrate può’ rintracciarvi, e’ importante sapere che, anche se siete residenti all’estero, il fisco può’ comunque continuare a notificarvi cartelle esattoriali agendo poi di conseguenza qualora non vogliate rispomdere.

Come può’ fare il fisco a notificarvi le cartelle o altri documenti accertativi?

Cosi’:

1) se hai eletto  domicilio in Italia o vi hai costituito un rappresentate fiscale, la notifica degli atti impositivi è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso tale domicilio;

2) se non rientri nel caso 1), se hai comunicato l’indirizzo estero per la notificazione degli atti tributari al tuo Comune di ultima residenza (perché ti sei ad esempio già mosso ne rispetto del fisco), la notifica degli atti impositivi ti arriverà all’indirizzo da te comunicato;

3) se non rientri nei casi 1) e 2), la notificazione è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o in alternativa, con le modalità di cui all’art. 142 c.p.c.), all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’AIRE o presso l’indirizzo che l’agenzia entrate potrà eventualmente acquisire tramite tutti i mezzi a sua disposizione come ad esempio la richiesta al consolato.

4) in mancanza di ogni riferimento spaziale del contribuente all’estero (quelli cioè precedentemente indicati), la notificazione potrà essere effettuata mediante deposito dell’atto presso la casa comunale e affissione dell’avviso di deposito all’albo comunale.

Luca Taglialatela

Dottore commercialista e tributarista internazionale, creatore di Trasferimento Sicuro, il primo blog dedicato ai trasferimenti di residenza fiscale dall’Italia verso l’estero e Tax Planning Internazionale, il primo blog che insegna agli imprenditori come risparmiare fiscalmente sull’attività della propria azienda grazie al tax planning internazionale.

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