Con l’entrata in vigore del Decreto “Fiscalità Internazionale” (D.Lgs. n. 209/2023), a partire dal 1° gennaio 2024 cambiano i criteri per determinare la residenza fiscale in Italia. Queste nuove regole segnano una rivoluzione nella normativa fiscale italiana, con importanti implicazioni per persone fisiche e società.
L’obiettivo della riforma è duplice: allineare la normativa nazionale agli standard internazionali e migliorare la gestione dei casi di doppia imposizione e doppia non imposizione.
Tra i cambiamenti principali, emerge la revisione del concetto di domicilio fiscale e l’introduzione della presenza fisica come criterio aggiuntivo. In questo articolo analizziamo i dettagli della nuova normativa e le sue implicazioni.
Contesto normativo: i criteri precedenti
Prima della riforma, l’articolo 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) definiva la residenza fiscale secondo tre criteri alternativi:
- Iscrizione anagrafica: il soggetto risultava registrato nell’anagrafe della popolazione residente.
- Domicilio: il luogo in cui il soggetto aveva stabilito la sede principale dei propri affari e interessi, ai sensi dell’articolo 43 del codice civile.
- Residenza: il luogo di dimora abituale, sempre secondo l’articolo 43 del codice civile.
Se almeno uno di questi criteri era soddisfatto per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 negli anni bisestili), il soggetto era considerato fiscalmente residente in Italia.
Questi criteri, sebbene efficaci per determinare la residenza fiscale, erano basati su nozioni formali che potevano portare a contenziosi. Ad esempio, l’iscrizione anagrafica, considerata una presunzione assoluta, prevaleva anche in situazioni in cui i legami effettivi del soggetto con il territorio italiano erano minimi.

3 novità introdotte dal Decreto Fiscalità Internazionale
1. Revisione del concetto di domicilio fiscale
Con la riforma, il concetto di domicilio fiscale viene riformulato. Non è più strettamente legato al riferimento civilistico della “sede principale degli affari e interessi”, ma si concentra sulle relazioni personali e familiari significative sviluppate prevalentemente sul territorio italiano.
Questa revisione introduce un criterio più sostanziale, già utilizzato in molte giurisdizioni OCSE, che pone al centro le connessioni personali, familiari e sociali. Inoltre, la nuova definizione di domicilio amplia il perimetro applicativo, includendo non solo i rapporti formali (es. matrimonio o unione civile), ma anche le relazioni stabili come convivenze e altri legami significativi.
Anche i rapporti sociali possono rilevare ai fini della residenza fiscale. Ad esempio, l’iscrizione a circoli culturali o sportivi, se dimostra un radicamento con il territorio, può essere considerata un elemento probatorio.
2. Introduzione della presenza fisica come criterio
Una delle innovazioni più importanti è l’introduzione del criterio della presenza fisica effettiva in Italia, considerando anche le frazioni di giorno. Questo criterio aggiuntivo si affianca alla residenza e al domicilio e rende più precisa la valutazione della connessione del soggetto con il territorio nazionale.
Tuttavia, l’utilizzo di frazioni di giorno può complicare la gestione dei casi di contribuenti che viaggiano frequentemente o vivono in Paesi confinanti, aprendo potenzialmente a nuove situazioni di incertezza fiscale.
3. Iscrizione anagrafica: da presunzione assoluta a relativa
La riforma riduce la portata presuntiva dell’iscrizione anagrafica: non è più considerata una prova assoluta di residenza fiscale, ma solo un indizio relativo. Questo significa che il contribuente può contestare la presunzione presentando prove concrete di una situazione diversa.
Per esempio, un soggetto iscritto all’anagrafe italiana ma che dimostra di avere il centro dei propri interessi vitali all’estero, attraverso documenti come contratti di lavoro, iscrizione dei figli a scuole estere o spese significative fuori dall’Italia, può ribaltare questa presunzione.
Nonostante ciò, per i cittadini italiani residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (individuati dal Decreto del 4 maggio 1999), la presunzione di residenza in Italia rimane, salvo prova contraria.
Implicazioni per le persone fisiche: rischi di doppia imposizione e non imposizione
Uno degli effetti collaterali dei nuovi criteri riguarda i possibili casi di doppia imposizione o doppia non imposizione, in particolare per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale durante l’anno.
Esempio 1: doppia imposizione
Un soggetto trasferisce la residenza all’estero il 1° agosto 2024. Se il nuovo Stato adotta il principio dello “split year” (tassazione solo dalla data del trasferimento), il contribuente potrebbe essere considerato residente in Italia per l’intero 2024, ma anche nel nuovo Stato dal 1° agosto al 31 dicembre. Ciò porterebbe a una sovrapposizione fiscale per il secondo semestre, che non sempre può essere risolta con il meccanismo del credito d’imposta.
Esempio 2: doppia non imposizione
Un soggetto trasferisce la residenza all’estero il 1° marzo 2024. Se il nuovo Stato non applica la tassazione retroattiva, potrebbe verificarsi una doppia non imposizione per i primi due mesi dell’anno, creando una lacuna fiscale.
Le convenzioni contro la doppia imposizione possono aiutare a risolvere questi casi, ma attualmente solo gli accordi con Germania e Svizzera includono clausole sullo “split year”.
Implicazioni per le società
Anche per le aziende, le nuove regole sulla residenza fiscale potrebbero comportare un aumento delle contestazioni. In particolare, le società con una significativa presenza fisica o operativa in Italia potrebbero essere considerate residenti, indipendentemente dal luogo di costituzione formale.
Le aziende devono prestare particolare attenzione alla sede effettiva di gestione e controllo per evitare il rischio di doppia imposizione e garantire la conformità alle normative internazionali
In conclusione: arriva la svolta per la residenza fiscale in Italia
La riforma della residenza fiscale in Italia segna un importante passo avanti verso una normativa più moderna e allineata agli standard internazionali. Tuttavia, introduce anche nuove complessità, soprattutto per contribuenti e imprese con legami transnazionali.
Affrontare queste sfide richiede una pianificazione fiscale accurata. Se desideri comprendere come queste novità possono influenzare la tua situazione personale o aziendale, contattaci per una consulenza di fiscalità internazionale. Il nostro team di esperti è a tua disposizione per aiutarti a navigare questo cambiamento e ottimizzare la tua posizione fiscale.
Wish You All The Very Best
Luca Taglialatela



