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La Tua Rete Vendita Nasconde Una Stabile Organizzazione?

13 Agosto 2016

In questo report ti spiego cosa devi fare se la rete vendita del tuo gruppo aziendale nasconde una stabile organizzazione.

rete vendita stabile organizzazione

Non tutti sanno che anche una singola persona che svolge per il tuo gruppo la funzione di vendita in uno o più paesi può provocare danni irreparabili per te sotto il profilo fiscale. Adoperi “commissionari” oppure “agenti indipendenti” per vendere i tuoi prodotti e servizi in giro per il mondo? Allora questo è il report che non puoi assolutamente permetterti di perdere se non vuoi rischiare accertamenti da parte dell’agenzia delle entrate e il probabile tracollo economico.

Siamo tutti liberi … in teoria

Di base in Europa dovresti essere in condizione di fare un po’ quello che ti pare. Mi spiego meglio. Esiste una cosa che si chiama Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFEU) il quale stabilisce le regole ed i principi di comportamento di individui ed aziende all’interno di quello splendido e perfetto mercato che dovrebbe essere l’Unione Europea. In particolare, esistono due articoli di questo trattato i quali danno vita ad altrettanti criteri a dir poco strabilianti, sotto il profilo teorico almeno:

  • l’articolo 49, il quale riconosce ai cittadini dell’Unione Europea l’accesso alle attività di lavoro autonomo ed il loro esercizio ovunque essi vogliano all’interno dei confini dell’Unione, nonché la possibilità di costituire e gestire aziende ovunque in Europa alle medesime condizioni previste dal proprio Stato membro di stabilimento. Come dire, se sei cittadino italiano residente in Italia devi poter essere libero di decidere in quale altro paese esercitare la tua attività di lavoro autonomo o aprire un’impresa, ad esempio in Olanda, e l’Olanda ti deve trattare come fa con i suoi cittadini;
  • l’articolo 54 del TFEU riconosce poi alle società costituite a norma delle leggi di uno Stato membro e che ivi abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede principale, il diritto di svolgere la loro attività mediante una controllata, una succursale o un’agenzia in un altro Paese membro dell’Unione Europea.

Dunque, ricapitolando:

  • ciascuno Stato membro appartenente all’Unione deve assicurare che chiunque voglia fare impresa in quello stesso stato debba essere trattato come tutti gli altri cittadini di quello stato
  • Allo stesso tempo, lo Stato membro d’origine non deve ostacolare lo stabilimento in un altro stato di una società costituita conformemente alla propria legislazione.

Tuttavia, come sempre, tra il dire e il fare c’e’ di mezzo il mare… 

In pratica i vari ordinamenti trovano sempre il modo di mettercelo a quel posto

Se è vero, da un lato, che godiamo della massima libertà ed autonomia in ciascuno dei paesi appartenenti all’Unione Europea, in quanto cittadini europei, dall’altro lato questa stessa “libertà’” che ci viene concessa è utilizzata dagli stati membri per attrarre a tassazione, all’interno dei rispettivi confini, qualsiasi cosa si muova o che sia anche indirettamente preposta alla produzione di un benché minimo reddito.

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E’ questo dunque l’altro lato della medaglia, in virtu’ del quale, e per alcuni giustamente, i vari Stati membri provano da sempre e con ogni espediente a riqualificare la tua rete di vendita, i tuoi commerciali, come una stabile organizzazione che insiste all’interno dei propri confini.

Così facendo, infatti, possono tassarti di brutto, anche se il tuo commerciale risiede nel tuo stesso paese (ad esempio l’Italia) ma, per un breve periodo di tempo, si è spinto oltre i confini nazionali per far conoscere i tuoi prodotti ed i tuoi servizi ad altri mercati.

Facciamo un’ulteriore precisazione. Doverosa secondo me per i non addetti a i lavori. E’ probabile che ormai tutti sappiano cosa sia una stabile organizzazione. Te lo rispiego comunque. E’ un qualcosa che utilizzi per fare business nei paesi dove non hai ad esempio ancora costituito una società vera e propria. Una rete vendita oppure un cantiere edile che siano aperti in un determinato paese per più di 6 mesi l’anno sono una stabile organizzazione.

Molti ignorano pero’ che esistono due tipi di stabile organizzazione:

  • quella “materiale”, la quale sussiste ogni volta che sia possibile determinare l’esistenza di una struttura fissa, dotata di beni materiali e di personale, mediante la quale un impresa svolge la propria attività economica nel territorio di un altro stato
  • quella “personale”, caratterizzata invece dalla presenza di un’attività negoziale a favore dell’impresa estera, posta in essere abitualmente da agenti qualificati, agenti che hanno il potere di vincolare l’impresa estera concludendo contratti per la cessione di beni o l’esecuzione di servizi, in nome e per conto di tale impresa.

Qual è il vero problema con la Stabile Organizzazione?

Il problema nasce a causa del profilerare dei cosiddetti commissionaire agreement (o arrangements) utilizzati dai gruppi multinazionali per ottenere, a volte, un indebito vantaggio competitivo.

I commissionaire arrangements sono accordi attraverso i quali un’impresa residente in un determinato stato vende i prodotti di un’impresa estera (che è appunto la proprietaria originaria di questi prodotti). In questo modo, l’impresa estera evita di determinare l’esistenza di una stabile organizzazione nel paese dove intendere vendere i suoi prodotti (o i suoi servizi) e, di conseguenza, evita di essere così tassata nel paese del suo mercato di sbocco.

I commissionaire arrangements, in sostanza, permettono ai soggetti commissionari, ad esempio italiani, di vendere in Italia prodotti di un’impresa americana, senza che l’impresa americana determini una sua stabile organizzazione in Italia sulla quale andrebbe a pagare le tasse commisurate ai profitti derivanti dalla vendita dei prodotti stessi. Fintanto che il commissionario non “chiude” formalmente il contratto di vendita (che formalmente sara’ invece concluso in America nel nostro esempio), l’azienda americana non verserà tasse all’Erario italiano.

Per i servizi resi, il commissionario ottiene il ricarico dei costi più un mark up di volta in volta determinato e slegato dai risultati ottenuti dal gruppo.

Il contratto di commissione più da vicino

Il messaggio che sto cercando di far passare e’ il seguente: molte imprese straniere utilizzano contratti di commissione con soggetti residenti in paesi terzi al fine di creare una rete vendita in quei paesi terzi.

Questo evita l’insorgere di stabili organizzazioni che andrebbe altrimenti tassato.

Vediamo cosa ci dice wikipedia: “In diritto si definisce commissione il contratto mediante il quale una parte, detta commissionario (ad esempio un’impresa residente in Italia), si obbliga ad acquistare o vendere beni in nome proprio (obbligandosi cioè personalmente nei confronti di terzi con i quali entra in contatto) e per conto di un’altra parte cliente detta committente (nel nostro esempio l’azienda americana)”.

Nel codice civile la commissione è ricondotta ad un mandato, connotato però da una particolarità fondamentale ai nostri fini e cioè l’assenza di poteri di rappresentanza in capo all’agente (infatti, il commissionario provvede alla stipula in nome proprio e solo per conto del committente, non ha dunque poteri di rappresentanza).

Nella commissione l’oggetto è proprio la stipula di un contratto futuro, e l’attività che il commissionario compie è solo funzionale a questo scopo (non è, cioè, oggetto dell’obbligazione principale).

Perché allora se la Tua rete di Vendita e’ costituita da commissionari o da agenti solo formalmente indipendenti devi rivedere tutto il tuo modello di business

Fino ad oggi lo schema di commissione che ti ho appena descritto era comunemente accettato e tollerato dalle amministrazioni finanziarie di tutto il mondo, da domani (2016 compreso) rischia di non esserlo e di determinare invece nienetepopodimeno che l’esistenza di una Stabile Organizzazione Occulta.

Infatti, l’OCSE nel suo progetto di modifica delle regole di fiscalità internazionale (cosiddetto BEPS), in relazione alla “stabile organizzazione personale”, ha deciso di prevedere che quest’ultima possa ricorrere ogni volta che un soggetto (commissionario) svolge un ruolo decisivo nella conclusione di contratti che vengono sistematicamente perfezionati senza sostanziali modifiche da parte dell’impresa estera (committente) e ciò indipendentemente dalla conclusione di contratti in nome della impresa non residente.

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Da qui alla fine dell’anno le imprese sono quindi chiamate ad adeguare i propri modelli

distributivi e di business alle nuove Direttive dell’OCSE. Altrimenti, chiunque faccia uso di commissionari (e ovunque ne faccia uso) rischia di vedersi attribuire l’esistenza di una stabile organizzazione in ciascun paese in cui si avvalga di un commissionario. Questo porterebbe a tassare quindi nel paese del commissionario non solo le commissioni che esso riceve in merito all’attività commerciale e di intermediazione effettivamente svolta, ma bensì tutti gli utili derivanti effettivamente dalla vendita dei prodotti e dei servizi stessi del committente … e stiamo parlando di un fracco di soldi …

Il mio consiglio e’ di correre ai ripari prima che puoi e di fare molta attenzione all’utilizzo che fai dei tuoi commerciali o anche solo del tuo call center per appioppare i tuoi prodotti o servizi nel mondo.

Se ti beccano ti distruggono. Vuoi che ti faccia un esempio?

Che cosa accade se il Fisco ti becca i tuoi agenti o commissionari in azione

Il Fisco, quando si trova ad esaminare il comportamento del soggetto commissionario residente (ad esempio dei tuoi “commerciali” italiani o della tua rete vendita), che presta servizi alla committente controllante non residente (ad esempio una società Bulgara, Slovena o Americana come nel nostro esempio di prima), accerta se la prima svolge anche “funzioni occulte” da ricondurre alla società committente.

Qualora il riscontro sia positivo, il Fisco ti apre di ufficio una partita IVA legata alla ritenuta stabile organizzazione occulta e, quindi, procede all’accertamento dell’imponibile non dichiarato attraverso la disciplina del transfer pricing. Il Fisco compara cioè il soggetto occulto (il tuo commissionario su suolo italiano) con altri aventi funzioni speculari a seguito dell’analisi di bilancio dei soggetti interessati.

I dati ottenuti sono successivamente trattati con metodi statistici al fine di giungere ad un valore medio, che sarà utilizzato per la rideterminazione dei profitti generati dall’impresa estera all’interno del territorio italiano. Il tutto condito da un bel po’ di sanzioni …

E’ tempo di cambiare! Se hai una rete vendita devi preoccuparti al più presto possibile di correre ai ripari se non vuoi che venga considerata dal fisco come una stabile organizzazone.

Luca Taglialatela

Dottore commercialista e tributarista internazionale, creatore di Trasferimento Sicuro, il primo blog dedicato ai trasferimenti di residenza fiscale dall’Italia verso l’estero e Tax Planning Internazionale, il primo blog che insegna agli imprenditori come risparmiare fiscalmente sull’attività della propria azienda grazie al tax planning internazionale.

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