L’Esterovestizione e Partita Iva per chi fa Self Publishing

30 Giugno 2020

Per Self Publishing s’intende la più recente tecnica di pubblicazione dei libri, mentre in precedenza per poter pubblicare un libro era necessario contattare ed accordarsi con una casa produttrice, oggi abbiamo una strada molto più semplice da poter intraprendere, nella quale, l’autore di un libro può anche essere inteso come imprenditore nel momento in cui a suo carico si ha la promozione pubblicitaria e conseguentemente la piena responsabilità sulle vendite e relativi profitti.

Spesso gli stessi autori di libri che adottano questa metodologia di vendita ammettono che spesso la scrittura del libro passa in secondo piano e che talvolta non è così difficile scrivere un buon libro, ma quanto più riuscire a venderne diverse copie.

Le problematiche del Self Publishing con la fiscalità.

Oggi trattiamo il fenomeno dell’esterovestizione, quante tipologie ne esistono, quali sono e che rapporto c’è con il Self Publishing: abbiamo l’Esterovestizione di fatto e l’Esterovestizione di diritto.

Entrambe le tipologie sono disciplinate nell’art. 73 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito; quella che ci interessa particolarmente è l’Esterovestizione di fatto, trattata nell’art. 73 comma 3, il quale prevede che quando una società costituita all’estero ha la sede dell’amministrazione in Italia per più della metà del periodo d’imposta (quindi per almeno 6 mesi e un giorno), viene considerata non residente ed ecco quindi che si consuma il reato di esterovestizione.

L’Esterovestizione di diritto viene invece trattata nell’art. 73 comma 5bis, il quale riguarda società italiane che detengono la partecipazione di società estere che a loro volta possiedono il controllo di società o stabili organizzazioni all’interno del territorio italiano.

Quando si parla di esterovestizione bisogna però sapere cosa si rischia, nel momento in cui la guardia di finanza o l’agenzia delle entrate vengono a farci visita rischiamo che la nostra società estera venga analizzata e che i redditi della società vengano riattribuiti per trasparenza in Italia e dunque l’azienda sarà soggetta a IRES (Imposta sul Reddito delle Società) (24%), IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) (3,9%) e IVA e relative sanzioni che vanno dal 30% in su, Interessi accumulati nel tempo ed in più va ancora conteggiata la Contestazione di Omessa Tenuta dei libri contabili e di Omessa Dichiarazione;

La Contestazione di Omessa Dichiarazione, tra le altre sanzioni che ci verrebbero fatte, è che quella di cui preoccuparsi maggiormente, poiché, nel momento in cui si superano determinate soglie di mancata dichiarazione dei redditi si passa sanzioni di livello penale, la soglia di omesso versamento dell’IVA dopo la quale scatta la Responsabilità Penale è di 50.000€ all’interno di un unico periodo d’imposta mentre per quanto riguarda le altre imposte la soglia è di 100.000€ non versati per  singolo periodo d’imposta.

Cos’è una LTD e come aprirla

La LTD, spesso chiamata UK Limited è una forma societaria inglese tendenzialmente riconducibile alla SRL (Società a Responsabilità Limitata) italiana. Questa forma societaria permette, così come dice il nome stesso, di limitare la responsabilità solo al veicolo societario ed evita che si riversi a cascata su tutti i soci in maniera tale che il patrimonio personale di ciascun socio rimanga illeso in caso di qualunque problematica.

Il tempo necessario per l’incorporazione di una LTD è di pochi giorni, dal punto di vista economico invece il costo d’incorporazione di una UK Limited e generalmente molto basso, in media infatti si aggira a cifre che vanno da 1£ a 500£, ciò che varia è invece l’aspetto contabile, quindi in base al numero di transazioni che andremo a fare nell’arco di un mese varierà il costo di mantenimento della società, chiaramente più transazioni effettuiamo più sarà la cifra di cui dovremmo disporre.

Ad oggi invece il problema effettivo riguarda la gestione del conto corrente, nonostante sia più semplice aprire un conto corrente in UK piuttosto che in altre giurisdizioni, il problema sorge nel momento in cui ci verranno poste delle domande di Substance Over Form, quindi se ci sono amministratori o dipendenti residenti, se sono presenti locali amministrativi; quindi, ricapitolando, è tutt’ora possibile aprire un conto corrente in UK ma rispondendo a domande a richieste sempre più stringenti.

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Ci sono forme societarie più convenienti o semplici in Irlanda?

In Irlanda il Diritto Societario è tendenzialmente lo stesso a quello degli UK, abbiamo le medesime forme societarie, tra cui anche le stesse LTD, ciò che cambia è invece la tassazione sui servizi, attualmente al 12,5% rispetto al 19% presente in UK, pertanto potrebbe aver senso incorporare una società in Irlanda piuttosto che in UK. Altra forma societaria molto interessante è LLP (Limited Liability Partnership) in UK, la quale viene tassata per trasparenza ma bisogna fare attenzione all’applicazione della ritenuta sulle royalties; con una LTD, prendendo come esempio Amazon, nel momento in cui Amazon invia a noi soci il dividendo, dovremo pagare una ritenuta del 30%, che comunque potremmo ridurre o eliminare totalmente, grazie a trattati contro la doppia imposizione, nel caso di una LLP la situazione è invece un po’ più delicata ed  è possibile che non sia così banale eliminare la ritenuta del 30%, questo per quanto riguarda l’erogazione delle Royalty da US a UK.

Posso fare un contratto di cessione dei diritti d’autore tra me e la mia società?

In realtà sei tenuto a farlo, in quanto spesso si tende a cedere i diritti per lo sfruttamento economico dei propri diritti d’autore della persona alla società, in maniera tale da poterne appunto sfruttare a pieno le potenzialità economiche attraverso la vendita e quindi i ricavi ottenuti dalla società in cambio di royalties nei confronti di noi autori stessi.

Piuttosto ciò che più va tenuto in considerazione è che non sempre si tratta di diritti di autore, non sempre si tratta delle opere dell’ingegno, la disciplina dell’ingegno viene fatta per gli autori a determinate condizioni che nel Self Publishing non sempre possono essere applicate, una su tutte l’Occasionalità, le opere dell’ingegno sono riconducibili al fenomeno di occasionalità.

Il Self Publishing è un’agevolazione che il governo ci concede se la produzione della nostra opera letteraria è un avvenimento sporadico, quindi non considerabile impresa, organizzata per lo sfruttamento economico una tantum di un’opera dell’ingegno, non organizzata come un’impresa, quindi un’organizzazione mirata all’ottenimento di profitti in maniera regolare nel tempo, cosa che invece oggi negli attuali casi di auto pubblicazione riscontriamo, dunque in caso di controllo da parte delle autorità saranno soggetti alle pene per il reato di esterovestizione e di mancata occasionalità, quindi probabile mancata dichiarazione dei redditi, o comunque non saranno in grado di giustificare quel capitale come reddito da sfruttamento economico di opere dell’ingegno in maniera legale.

Altro punto di cui trattare è la tassazione sulle royalties, esse infatti non vengono tassate una volta trasferiteci dagli USA a una LTD ad esempio, una volta giunte nel nostro conto corrente UK verranno considerate come reddito d’impresa e quindi tassato attualmente al 19%, dal 1° aprile 2020 invece al 17%, ma attenzione, dal 2019 con la legge di bilancio UK, si rischia, a determinate condizioni che un soggetto non residente venga applicata una ritenuta alla fonte del 20% delle proprie royalties, anche se a dire il vero, la percentuale potrebbe essere ridotta al 8% grazie al trattato contro le doppie imposizioni presenti in Italia.

Quindi se vogliamo trasferire le royalties da UK in Italia la tassazione è un po’ particolare, nel senso che, se abbiamo più di 35 anni la base imponibile verrà ridotta forfettariamente del 25%, se invece abbiamo meno di 35 anni verrà ridotta forfettariamente del 40%, in più non c’è applicazione dell’INPS, tanto meno l’IVA, quindi le agevolazioni sono abbastanza consistenti, però non si ha la possibilità di dedurre maggiormente, per lo meno in Italia, in UK invece viene considerato reddito di impresa, di conseguenza avremo la possibilità di dedurre alcune spese di produzione della nostra opera intellettuale.

Possiamo aprire una società estera essendo un dipendente di un’altra azienda?

Aprire una società per fare del Self Publishing, pur essendo un lavoratore dipendente di un’azienda privata, salvo eventuali particolari clausole nel contratto di lavoro da noi firmato, è generalmente possibile perché l’attività di Self Publishing, normalmente, non dovrebbe fruttare chissà quali ricavi e di conseguenza viene considerata un’attività secondaria, la situazione cambia nel lavoro pubblico, in questo caso bisogna controllare comunque il contratto di lavoro, mentre però nel privato l’incompatibilità non dovrebbe mai essere presente, nel pubblico ci sono più possibilità di riscontrarla.

I rischi di un residente in Italia con attività economiche estere.

ACX (Audiobook Creation Exchange), il servizio che Amazon ci offre per permetterci di pubblicare i nostri elaborati sul suo portale, presta  principalmente attenzione alla veridicità delle informazioni da noi fornite per usufruire del servizio, quindi i primi problemi sorgono solo in caso di falsa dichiarazione.

Dal punto di vista italiano invece il problema è ben più reale poiché siamo in esterovestizione, con tutte le conseguenze del caso, in più dobbiamo spostare le royalties in un conto corrente italiano, metterle nella dichiarazione dei redditi, applicare il 25% o il 40% di riduzione in base all’età e poi pagarci le tasse, altrimenti non metterle nella dichiarazione dei redditi, rischiando un’ indagine finanziaria da parte del fisco.

Luca Taglialatela

Dottore commercialista e tributarista internazionale, creatore di Trasferimento Sicuro, il primo blog dedicato ai trasferimenti di residenza fiscale dall’Italia verso l’estero e Tax Planning Internazionale, il primo blog che insegna agli imprenditori come risparmiare fiscalmente sull’attività della propria azienda grazie al tax planning internazionale.

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